Quante volte nei film abbiamo visto scappare lo Sposo o la Sposa all'altare o addirittura non presentarsi proprio il giorno del matrimonio, tirandosi indietro come nel peggiore degli incubi? Sembrano cose prodotte dalle sole menti dei registi per creare suspance, ma in realtà accadono davvero, se pur, per fortuna, molto raramente!
Fatto sta che in Italia c'è un precedente che rivoluziona questa dinamica e nello specifico parliamo della sentenza n. 20889/15 dellaCassazione che ha confermato le sentenze emesse dal Tribunale di Prato e dalla Corte di Appello di Firenze concernente la mancata dimostrazione dell’esistenza di un giustificato motivo di rifiuto del convenuto ad addivenire al matrimonio.
Fatto sta che in Italia c'è un precedente che rivoluziona questa dinamica e nello specifico parliamo della sentenza n. 20889/15 dellaCassazione che ha confermato le sentenze emesse dal Tribunale di Prato e dalla Corte di Appello di Firenze concernente la mancata dimostrazione dell’esistenza di un giustificato motivo di rifiuto del convenuto ad addivenire al matrimonio.
Il caso nello specifico riguarda due
giovani che dopo esser stato fidanzati per 11 anni hanno deciso di sposarsi, con relativa pubblicazione.
Come tutte le Spose che si rispettino, anche la Sposa in questione inizio a sostenere spese per i preparativi e per una futura vita insieme: lavori di ristrutturazione sull’immobile del convenuto, acquisto dei mobili nonché, ovviamente, la spesa per
l’abito da sposa e per il resto dei preparativi.
Lo Sposo, o meglio, il potenziale Sposo, una settimana prima
rifiutava di contrarre matrimonio motivando la propria condotta nell’aver scoperto la frequentazione dell’ex fidanzata con un collega
di lavoro.
"Pertanto, impugnava la sentenza di
Appello e proponeva ricorso in Cassazione lamentando vizi di
motivazione, nonché violazione degli artt. 81, 116, 2697, 2735 c.c.
Giova ricordare che agli artt. 80 e 81
c.c. si disciplina la promessa di matrimonio solenne e semplice.
La prima si presenta nella forma di
scrittura privata o con la richiesta di pubblicazione di matrimonio
secondo le modalità previste dall’art. 93 c.c. con la conseguenza
che obbliga chi rifiuta il matrimonio oltre alla restituzione dei
doni anche a risarcire all’altra parte il danno per le spese fatte
e per le obbligazioni contratte a causa della promessa, salvo prova
contraria proponendo domanda entro un anno dal giorno del rifiuto.
La seconda in forma libera prevede che
il promittente possa chiedere la restituzione dei doni fatti a causa
della promessa, proponendo domanda entro un anno dal giorno del
rifiuto di celebrare il matrimonio o della morte di uno dei
promittenti.
Da un’attenta disamina i giudici di
legittimità osservarono che: “il totale degli esborsi sostenuti
dalla ex fidanzata si collocavano tutti in epoca prossima al
matrimonio evidenziando quindi il loro nesso eziologico con il
matrimonio stesso.
Pertanto nel caso specifico, correttamente la Corte d’Appello ha ritenuto risarcibili le spese
provate dall’ex fidanzata relative sia all’abito da sposa e sia
degli arredi e dei lavori di ristrutturazione effettuati nella casa
del futuro sposo scelta quale casa coniugale”.
Ne consegue che il mancato sposo dovrà
risarcire anche le spese di giudizio di legittimità."
Con questo ovviamente non vogliamo intimorire nessuno, in quanto siamo coscienti della rarità del caso, ma di certo questo precedente dovrebbe suggerire maggior cautela nel prendere una decisione così importante e la massima trasparenza da parte di entrambi i futuri Sposi. Ovviamente, senza dimenticare mai che alla base del matrimonio c'è e dovrà sempre e solo esserci l'Amore!